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19/8/2021

Green pass nei luoghi di lavoro: obblighi e limiti (mense)

Nuova Faq per l’accesso ai locali adibiti a servizi di ristorazione pubblici e privati

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sfondo sito sicurezza-privacy

Negli ultimi giorni sono nate diverse discussioni sull’uso del green pass.

In una Faq pubblicata dal Governo il 15 agosto 2021, nel portale istituzionale sulla certificazione verde Covid-19, un’importante indicazione riguarda la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati.

Anche per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori dipendenti possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione solo se muniti di green pass, analogamente a quanto avviene nei ristoranti.

A tal fine, si legge nella Faq, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi Covid-19 con le modalità indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021.

Vengono quindi a cadere i dubbi sull'obbligo esteso ad ogni mensa aziendale e possibili contestazioni di atteggiamenti considerati discriminatori.

Obbligatorietà del green pass

Il green pass è una certificazione digitale e stampabile che attesta una delle seguenti condizioni:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (15gg dopo la prima vaccinazione o dopo la seconda vaccinazione);
  2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
  3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Leggi anche GreenPass Covid-19: istruzioni per l'uso

La certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per accedere a:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici;
  • partecipazione a feste per cerimonie civili e religiose;
  • accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture;
  • spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 1 settembre 2021

  • trasporti a lunga percorrenza, autobus che effettuano collegamenti tra più regioni, autobus adibiti a noleggio con conducente;
  • scuola: personale scolastico ed universitario, studenti universitari, no studenti minorenni;
  • partecipazione ad eventi e competizioni sportive.

Lavoratori dipendenti limiti all’obbligo di green pass

Con riguardo ai lavoratori, ad oggi non solo non vige l’obbligo di presentare la certificazione verde, ma neppure la possibilità che il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro, infatti, non può imporre la somministrazione del vaccino, né obbligare i propri dipendenti ad effettuare test sierologici o tamponi molecolari.

A prevederlo è lo stesso Statuto dei lavoratori (art.5 L. n. 300/1970) che esplicitamente vieta accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Tuttavia, il datore di lavoro deve assicurare che i dipendenti “non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità” e nell'affidare i compiti ai lavoratori deve essere tenuto conto “delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”.

Il concetto di idoneità alla mansione è strettamente legato alle attività di sorveglianza sanitaria: pertanto, solo il medico competente può definire idoneo o meno un lavoratore, anche nel contesto emergenziale attuale.

Il medico competente, nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, è invece l’unico soggetto legittimato a trattare dati sanitari dei lavoratori e a verificare l’idoneità alla “mansione specifica”.

Il datore di lavoro, infatti, non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali e, quindi, del green pass.

Tuttavia, il tema del trattamento dei dati relativi alla vaccinazione può essere inquadrato nell’ambito della verifica dell’idoneità alla mansione specifica, che consente, quindi, unicamente al medico competente di emettere giudizi di idoneità parziale e/o inidoneità temporanee per i lavoratori non vaccinati. Il datore di lavoro, informato del giudizio di idoneità alla mansione specifica e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico competente come condizioni di lavoro, dovrebbe attuare le misure indicate dal medico.

Qualora venga espresso un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Costituisce eccezione il settore degli operatori sanitari, per i quali la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati (art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44).

Il datore di lavoro, in ogni caso, non può liberamente sospendere un lavoratore perché non è munito di green pass, ma sarà eventualmente il medico del lavoro a definire idoneo o meno il lavoratore, senza specificare al datore le motivazioni dell’eventuale inidoneità parziale o assoluta.

Verifica sul green pass nei luoghi di lavoro

Il controllo del green pass non costituisce trattamento dei dati ai fini privacy.

Il controllo sul green pass nei luoghi di lavoro può essere svolto soltanto dai lavoratori che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro.

La nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta gestione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

La consegna di tale informativa potrebbe, inoltre, essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.

Per tutte le aziende e i titolari di impresa abbiamo deciso di mettere a disposizione, in maniera del tutto GRATUITA, la documentazione necessaria e le istruzioni per l’utilizzo del Green Pass e della App VerificaC19.

Scarica il Green Pass Kit alla fine di questo approfondimento.

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