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6/8/2021

Green Pass Covid-19: istruzioni per l'uso

Kit aziendale gratuito per la Certificazione Verde. Aggiornamento al 17-9-2021.

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Aggiornato al 17-9-2021

Cerchiamo di chiarire gli aspetti legati alla verifica ed esibizione del green pass.

Green Pass: istruzioni per l’uso

L'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19,

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; ad eccezione degli ospiti che soggiornano nelle strutture ricettizie, i quali possono accedere ai servizi di ristorazione senza esibire il green pass;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici;
  • partecipazione a feste per cerimonie civili e religiose;
  • accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture;
  • spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

e dal 1 settembre 2021

  • trasporti a lunga percorrenza, autobus che effettuano collegamenti tra più regioni, autobus adibiti a noleggio con conducente
  • scuola: personale scolastico ed universitario, studenti universitari, no studenti minorenni
  • partecipazione ad eventi e competizioni sportive.

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 viene posta in essere un’estensione in merito all’applicazione del Green Pass.

  • Esso infatti viene reso obbligatorio per chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche (ossia tutti i lavoratori del settore scuola impiegati ad esempio nelle mense scolastiche e per quelli delle imprese di pulizia o della manutenzione, ma anche a genitori e tutori), con l’eccezione degli studenti. Per quanto riguarda i lavoratori esterni il testo del Decreto stabilisce che verifica della certificazione per la scuola debba essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro e non solo dai presidi.
  • Per quanto riguarda le Università invece non c’è nessuna eccezione, il decreto sancisce che chiunque acceda alle strutture “appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19“.
  •  L’estensione dell’obbligatorietà viene poi estesa anche a tutto personale tecnico e amministrativo delle RSA(residenze per anziani), mentre il personale sanitario è soggetto per legge all’obbligo vaccinale, mentre i visitatori sono soggetti all’obbligo del Green pass.

Va segnalata una diversa tempistica circa l’entrata in vigore degli obblighi:

  • Le misure previste per il settore scolastico entrano in vigore dall’11 settembre 2021,
  • Le misure stabilite per le RSA diventano obbligatorie dal 10 ottobre 2021.

Dal 15 ottobre 2021

Il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2021 estende l’obbligo del Green Pass a tutti i lavoratori (sia pubblici che privati) a partire dal 15 ottobre 2021.

Per i lavoratori privi di certificazione scatterà la sospensione dello stipendio (vedi paragrafo successivo sulle sanzioni).

In questo modo l’obbligo di certificazione Verde viene esteso per chiunque svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella PA o da privati, anche con contratti esterni.

Chiaramente viene prevista un’eccezione fondamentale, ossia l’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esenti in possesso di idonea certificazione medica e ai minori di 12 anni.

L’obbligo riguarda tutte le categorie, compresi i collaboratori familiari, colf e babysitter; si applica anche all’idraulico o all’elettricista che svolge il suo lavoro nel pubblico e nel privato coinvolgendo quindi anche le varie partite iva.

Cos’è la certificazione Covid-19?

La certificazione verde COVID-19è la certificazione che attesta una delle seguenti condizioni:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (15gg dopo la prima vaccinazione o dopo la seconda vaccinazione);
  2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
  3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Soggetti esclusi dall’obbligo

  • Coloro che non hanno compiuto i 12 anni d’età;
  • Coloro che sono affetti da patologie che li esonerano su idonea e specifica certificazione medica

Per quanto tempo è valida la Certificazione?

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione:

  • per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12 giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15 giorno fino alla dose successiva;
  • nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la Certificazione sarà generata entro un paio di     giorni e avrà validità per 12 mesi (dalla data di somministrazione);
  • nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15 giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 12 mesi.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo per quanto riguarda i test antigenici rapidi mentre è stata estesa a 72 ore nel caso in cui l’esito derivi da un tampone molecolare.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

Qualora un soggetto guarito dal Covid-19 decida di sottoporsi alla vaccinazione non dovrà più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino per avere il green pass, ma lo otterrà subito dopo la prima somministrazione.

Rispetto degli obblighi in materia di certificazioni verdi COVID-19

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività elencate sono tenuti a verificare che l'accesso agli stessi avvenga esclusivamente da parte di soggetti muniti di una certificazione valida.

Verifiche delle certificazioni verdi COVID-19

La verifica delle Certificazioni verdiCOVID-19 in Italia prevede l’utilizzo dell’app nazionale VerificaC19,installata su un dispositivo mobile.

L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

VerificaC19 permette anche il controllo dell’EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi europei.

Chi sono i soggetti che possono verificare la certificazione?

  1.  I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
  3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Come avviene la verifica

Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passi:

  1. il verificatore deve richiedere la Certificazione all’interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. l’AppVerificaC19 scansione il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.
  3. l’AppVerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati:
  • schermata verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;
  • schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia;
  • schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

     4. se la Certificazione è valida, ma dovessero emergere evidenti discrepanze, il verificatore potrà chiedere all’interessato l’esibizione di un documento d’identità valido per accertare la corrispondenza dei dati anagrafici.

Quali dati vengono letti?

La lettura del QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

Controlli e sanzioni in caso di violazioni

Con l’ultimo Decreto Legge emanato dal Governo, vene introdotte rilevanti modifiche anche in merito alle sanzioni.

  • I datori di lavoro che non porranno in essere i controlli stabiliti rischieranno una sanzione che potrà variare dai 400 ai 1.000 euro;
  • I dipendenti, indistintamente dal fatto che siano privati, autonomi o pubblici, nel caso in cui sia accertato che si trovano sul luogo di lavoro senza Green Pass rischieranno una sanzione da 600 a 1.500 euro.

Fermo quanto appena esposto, qualora il dipendente (sia esso pubblico o privato) comunichi di non essere in possesso della certificazione Verde o ne risulti privo a seguito dei controlli scatta la sospensione dello stipendio.

Una precisazione è d’obbligo:

nel settore pubblico, qualora il lavoratore sia privo di Green Pass è considerato “assente ingiustificato” e dopo 5 giorni d’assenza il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della suddetta certificazione (ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021). Non potranno esserci sanzioni disciplinari e c’è il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Sia nei casi di assenza ingiustificata sia nei casi di sospensione la retribuzione non è dovuta.

Nel settore privato invece, la sospensione del rapporto di lavoro scatta fin dal primo giorno; fermo restando il fatto che non possono scaturire sanzioni disciplinari e permane il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Attenzione che nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Green pass, gli addetti ai controlli devono avere una delega formale

Tutti coloro che faranno azione di Verifica sul GREEN PASS, dovranno essere delegati formalmente, avere istruzioni su come fare i controlli e sulla normativa vigente per la protezione dei dati personali.

Per tutte le aziende e i titolari di impresa abbiamo deciso di mettere a disposizione, in maniera del tutto GRATUITA, la documentazione necessaria e le istruzioni per l’utilizzo del Green Pass e della App VerificaC19.

Si potrà quindi scaricare gratuitamente la seguente utile documentazione: (ultimo aggiornamento 17-9-2021)
  • Delega Soggetto Verificatore Certificazione Verde: modello di delega utilizzabile per incaricare con atto formale la persona alla verifica della certificazione;
  • Documento Informativo Green Pass: documento informativo da esporre prima dell’accesso e della richiesta del green pass agli utenti, in modo da facilitare l’ingresso attraverso l’esibizione del green pass;
  • Policy Verifica Green Pass: una breve guida dove si forniscono le spiegazioni per la verifica ed il controllo del green pass attraverso l’app VerificaC19;
  • Manuale uso APP di verifica Green Pass : VerificaC19;
  • Cartello indicativo Green Pass: cartello segnaletico per invitare le persone ad esibire il Green Pass per accedere all’area;
  • ultime indicazioni del Ministero dell'Interno.
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