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26/3/2021

Vaccino Covid19: Obbligatorio Per Le RSA?

Ecco cosa ha definito la recente ordinanza del Tribunale di Belluno sul caso degli operatori no-vax allontanati dal posto di lavoro perché contrari alla vaccinazione

vaccino covid per le rsa
sfondo sito sicurezza-privacy

Oggigiorno l’attenzione delle persone è sempre più catalizzata dalla tematica della vaccinazione anti-covi-19 e di tutto quanto gravita attorno all’argomento.

Ecco dunque che diviene quantomeno interessate la recentissima pronuncia del Giudice di Belluno che potrebbe inaugurare un nuovo modo di vedere la libertà di scelta circa l’adesione o meno alla vaccinazione.

Premesso che rimane fermo il principio secondo cui la vaccinazione è volontaria e quindi è il singolo individuo a decidere se vaccinarsi o meno, il Tribunale di Belluno ha considerato legittima la loro sospensione dall’attività professionale ritenendo “insussistenti” i motivi che hanno spinto gli operatori no vax a presentare ricorso verso le decisioni dei datori di lavoro a seguito del loro rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione.

È bene precisare infatti che i lavoratori coinvolti non sono stati licenziati bensì sospesi pertanto, in caso di cessazione della pandemia o di decisione nel vaccinarsi, saranno immediatamente reintegrati nel posto di lavoro.

Il giudice ha ribadito:

“È ampiamente nota l'efficacia del vaccino nell'impedire l'evoluzione negativa della patologia causata dal virus come si evince dal drastico calo dei decessi fra le categorie che hanno potuto usufruire del vaccino, quali il personale sanitario, gli ospiti delle Rsa e i cittadini di Israele dove il vaccino è stato somministrato a milioni di individui”.

Per questo motivo è stata considerata rischiosa la persistenza nella casa di riposo dei 10 operatori no vax.

Ma vediamo come si è arrivati a questa sentenza: a Febbraio 2 infermieri e 8 operatori sociosanitari, dipendenti di 2 case di riposo (la Servizi Sociali Assistenziali Srl e la Sedico Servizi), hanno rifiutato la somministrazione della prima dose del vaccino Pfizer.

Le Direzioni delle due Rsa coinvolte, preso atto del rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione hanno in prima battuta proceduto con il disporre le ferie forzate per i dipendenti no vax e successivamente hanno deciso di sottoporli alla visita del medico del lavoro a seguito della quale, gli operatori sanitari, sono stati definiti Inidonei al servizio.

In conseguenza di ciò, i vertici delle case di riposo decidono di allontanare dalle rispettive strutture i lavoratori e di non pagare più loro lo stipendio per impossibilità di svolgere la mansione lavorativa prevista”.

Immediato (e prevedibile) è stato quindi il ricorso in tribunale da parte degli operatori no vax, al fine di poter essere reintegrati nel posto di lavoro.

La loro difesa ha invocato la libertà di scelta stabilita nell'articolo 32 della Costituzione in cui è definito che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizioni di legge.

La risposta dell'avvocato Innocenzo Megali, colui che, insieme a Silvia Masiero, ha assistito legalmente le Rsa è stata:

“Nessuno mette in dubbio la libertà di scelta vaccinale ma in questo caso prevale l'obbligo del datore di lavoro di mettere in sicurezza i suoi dipendenti e le parti terze, cioè gli ospiti delle case di riposo”.

Ribadendo quindi come, almeno ad oggi, l’organo giudicante si sia limitato a ritenere legittima la decisione dei vertici delle Rsa di disporre le ferie forzate (ma retribuite) per gli operatori non vaccinati, sarà interessate capire cosa accadrà nel momento in cui esse saranno esaurite, in quanto il datore di lavoro potrebbe attivare altre forme di allontanamento, quali l’aspettativa non retribuita del dipendente.

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