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18/12/2020

FAQ Videosorveglianza

FAQ di aggiornamento del Garante Privacy relative all'installazione delle telecamere per la videosorveglianza

telecamera di videosorveglianza su un palo
sfondo sito sicurezza-privacy

L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che delle vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori, anche della disciplina in materia di protezione dei dati personali nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento.
I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Le persone che transitano nelle aree videosorvegliate, siano esse dipendenti, clienti, visitatori o altro, devono essere informate della presenza delle telecamere. Gli interessati infatti devono sempre essere informati (ex art. 13 del GDPR) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata.

Modalità d’informazione

I soggetti sottoposti alle riprese dovranno essere messi a conoscenza della presenza delle telecamere in primis mediante la cosiddetta informativa sintetica, ossia un apposito cartello che deve contenere, tra le altre informazioni, anche l’indicazione del titolare del trattamento e delle finalità perseguite (per informazioni più specifiche contattaci info@sicurezzaprivacy.it).

L’informativa “sintetica” deve poi rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del GDPR, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o QR code).

In ogni caso l’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata e non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera.

Videosorveglianza art. 4 Statuto dei Lavoratori

Il datore di lavoro può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro, ma solo in casi specifici:

  • Per comprovate esigenze organizzative e produttive;
  • Per sicurezza del lavoro (sulla base del DVR);
  • Per tutela del patrimonio aziendale.

In ogni caso però devono essere rispettate le altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970 Statuto dei Lavoratori); in altre parole serve la previa autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Tempi di conservazione delle immagini

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento) ed in ogni caso sulla base di quanto indicato nell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In via generale un periodo di conservazione di 24 ore è sufficiente. La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione più prolungato.
In alcuni casi può essere necessario prolungare i tempi di conservazione delle immagini ad esempio per dare seguito ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.

Videosorveglianza privata

L’installazione di sistemi di videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata.

Nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Il trattamento dei dati personali mediante l’uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento GDPR. In questi casi, i dipendenti o collaboratori eventualmente presenti (babysitter, colf, ecc.) devono essere comunque informati dal datore di lavoro. Sarà comunque necessario evitare il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona (come bagni), proteggere adeguatamente i dati acquisiti (o acquisibili) tramite le smart cam con idonee misure di sicurezza, in particolare quando le telecamere sono connesse a Internet, e non diffondere i dati raccolti.

Videosorveglianza in ambito condominiale

È necessario in primo luogo che l’istallazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.).
È indispensabile inoltre che le telecamere siano segnalate con appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per un periodo limitato. Valgono al riguardo le osservazioni di cui sopra.

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