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25/2/2021

Privacy Covid: Come gestire i dati sanitari dei dipendenti?

Dati del personale dipendente relativi al Covid?

il medico che consulta i dati sanitari dei dipendenti
sfondo sito sicurezza-privacy

Ecco come deve comportarsi il datore di lavoro

Assodato che l’attuale pandemia derivante dalla diffusione del COVID-19 ha stravolto la normale routine lavorativa, ancor più ha reso necessarie delle linee guida per le aziende che si trovano sempre più frequentemente a contatto con dati personali sanitari relativi ai proprio dipendenti.

Comportamenti divenuti ormai di prassi comune come la misurazione della temperatura corporea, configurano infatti un costante trattamento di dati sanitari che, in contesti come quelli aziendali, è bene siano sotto attento controllo.

DATI RELATIVI ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Al riguardo infatti è risultato fondamentale per la tutela della privacy collettiva, il tempestivo intervento del Garante per la protezione dei dati personali, che con una serie di FAQ ha disciplinato il trattamento dati nell’ambito dell’emergenza sanitaria; precisando tra le altre cose come non sia ammessa la registrazione dei dati relativi alle misurazioni dalla temperatura corporea se non nel caso in cui vi sia il superamento della soglia fissata a 37,5° (FAQ disponibili al presente link: https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq).

DATI RELATIVI ALLA VACCINAZIONE COVID19

Attualmente l’attenzione si è spostata sul tema delle vaccinazioni e ciò ha richiesto un ulteriore intervento da parte dell’Autorità Garante al fine di chiarire preventivamente alcuni aspetti:

Può il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?

A tale quesito il Garante ha risposto negativamente ritendo che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale. Neppure il consenso dei lavoratori può rendere lecito.

Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?

Il medico competente non può comunicare al datore di nominativi dei dipendenti vaccinati.
Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).
Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).

La vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?

Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008). In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).

(Fonte: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9543615)

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