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21/9/2021

Green Pass obbligatorio per tutti: ecco come adeguarsi

Green Pass esteso al mondo del lavoro pubblico e privato. Le nuove regole dal 15 ottobre

green pass
sfondo sito sicurezza-privacy

Con il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2021 (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021), viene esteso l’obbligo del Green Pass a tutti i lavoratori (sia pubblici che privati).

L’obbligo scatterà a partire dal 15 ottobre 2021, si è infatti voluto lasciare un lasso di tempo utile agli indecisi per potersi sottoporre alla vaccinazione.

Va infatti ricordato che per ottenere la Certificazione verde si possono “percorrere” più strade.

La vaccinazione è sicuramente la via più semplice e che consente di mantenere il certificato verde per più tempo; in alternativa però esso può essere conseguito anche sottoponendosi a tampone (con esito negativo) o nel caso in cui si sia guariti dal Covid-19.

È proprio in merito alle differenze in termini di durata che incontriamo alcune delle novità introdotte dall’ultimo Decreto Legge:

  • Il Green Pass ottenuto a seguito della vaccinazione (anti-SARS-CoV-2) ha una validità estesa a 12 mesi (rispetto ai 9 precedentemente previsti);
  • Anche la certificazione verde rilasciata a seguito di tampone è stata modificata con un emendamento al decreto Green pass bis, estendendo la validità dell'esito dei tamponi molecolari a 72 ore mentre quella degli antigenici (rapidi) continuerà ad essere 48 ore;
  • Mentre il Green Pass rilasciato a seguito della guarigione dal Covid-19 mantiene una validità di 6 mesi (a decorrere dal risultato positivo ottenuto con un test a tampone molecolare).

Non manca però neppure qui qualche elemento di novità. Infatti, chi è guarito dal Covid non dovrà più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino per avere il green pass, ma lo otterrà subito dopo la prima somministrazione.

Come detto quindi tutti i lavoratori dovranno essere in possesso della certificazione verde ed essere in grado di esibirla a richiesta. L’obbligo riguarda oltre a tutti i lavoratori pubblici e privati, anche le singole partite iva, colf, baby sitter nonché chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella PA o presso privati.

Le uniche eccezioni che ad oggi sono previste come non soggette all’obbligo della certificazione verde sono:

  • I minori di 12 anni;
  • Soggetti in possesso di idonea certificazione medica di esenzione [1] (tale certificazione potrà essere rilasciata da medici vaccinatori dei Servizi vaccinali; medico di medicina generale; pediatri di libera scelta).

L’estensione dell’obbligatorietà della certificazione verde per tutti i lavoratori introduce delle novità rilevanti verso quei lavoratori che dal 15 ottobre ne risulteranno sprovvisti dal momento che nei loro confronti scatterà la sospensione dello stipendio.

Il Decreto Legge prevede infatti che, sia nel settore pubblico sia in quello privato, nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o, qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.  

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al precedente periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Va comunque evidenziata una particolarità nell'ambito lavorativo privato, con specifico (ed esclusivo) riferimento alle aziende con meno di 15 dipendenti, per le quali è previsto che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci  giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

In ambito lavorativo pubblico così come in quello privato, sono i datori di lavoro a dover porre in essere i controlli. Il decreto prevede infatti che siano loro a verificare la sussistenza della certificazione verde definendo, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche che potranno essere fatte anche a campione prevedendo, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro entro tale data dovrà inoltre individuare con un atto formale [2] i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

Per verificare la sussistenza della certificazione sarà quindi necessario utilizzare l’apposita app rilasciata dal Ministero della Salute: VerificaC19. La successiva verifica dovrà essere così impostata:

  • Il verificatore deve richiedere la Certificazione all’interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  • L’AppVerificaC19 scansione il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.
  • L’AppVerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati [3]
  • Se la Certificazione è valida, ma dovessero emergere evidenti discrepanze, il verificatore potrà chiedere all’interessato l’esibizione di un documento d’identità valido per accertare la corrispondenza dei dati anagrafici.

Nel caso in cui la verifica della certificazione dia esito negativo, la sospensione dovrà essere comunicata immediatamente al lavoratore interessato e sarà efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Qualora i lavoratori accedessero ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di certificazione si profilano sanzioni sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore (in aggiunta alla sospensione salariale):

  • I datori di lavoro che non porranno in essere i controlli stabiliti rischieranno una sanzione che potrà variare dai 400 ai 1.000 euro.
  • I dipendenti, indistintamente dal fatto che siano privati, autonomi o pubblici, nel caso in cui sia accertato che si trovano sul luogo di lavoro senza Green Pass rischieranno una sanzione da 600 a 1.500 euro.

In merito ai tamponi, il Decreto Legge ha introdotto anche qui alcune novità:

  • Il tampone sarà gratuito solo per le persone fragili.
  • In tutti gli altri casi sono invece previsti prezzi calmierati per i tamponi rapidi nelle farmacie convenzionate (fino al 31 dicembre 2021). Il costo sarà di 15 euro, anziché 22, per gli adulti e 8 euro dai 12 ai 18 anni.

 

Note di approfondimento:

[1] Categorie in via temporanea o definitiva che possono non vaccinarsi:

  • Chi ha avuto una grave reazione allergica dopo la prima dose;
  • Donne in gravidanza;
  • Soggetti con sindrome di Guillain-Barré;
  • Soggetti affetti da miocardite/pericardite;
  • Persone affette da patologie rare o croniche incompatibili con la vaccinazione

[2] Il datore di lavoro infatti, potrà decidere di delegare ad uno o più soggetti i compiti di verifica, nel fare questo dovrà predisporre un atto di nomina con il quale conferisce l’incarico unitamente alle istruzioni operative circa le modalità di controllo.

[3] Schermata verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;

Schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia;

Schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

Green pass, gli addetti ai controlli devono avere una delega formale

Tutti coloro che faranno azione di Verifica sul GREEN PASS, dovranno essere delegati formalmente, avere istruzioni su come fare i controlli e sulla normativa vigente per la protezione dei dati personali.
Per tutte le aziende e i titolari di impresa abbiamo deciso di mettere a disposizione, in maniera del tutto GRATUITA, la documentazione necessaria e le istruzioni per l’utilizzo del Green Pass e della App VerificaC19.
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